Non esiste un formato universale, ma senza il documento di trasporto una spedizione non può esistere: impariamo a conoscerlo.
Il Documento di Trasporto - detto anche DDT - è il documento che accompagna qualsiasi spedizione sul territorio italiano certificando il trasferimento di una merce dal venditore all’acquirente. Introdotto dal D.P.R. del 14 agosto 1996 n. 476, ha sostituito la vecchia Bolla di Trasporto.
Come deve essere compilato un documento di trasporto? Il DDT non ha vincoli di forma, dimensione o tracciato, ha un formato libero, ma deve essere sempre emesso in duplice copia, una da trattenere e conservare a cura del cedente e l’altra da consegnare al cessionario.
Tra i dati che devono comparire obbligatoriamente in un DDT troviamo:
Il DDT non solo accompagna una spedizione, ma di fatto permette la movimentazione della merce destinata o meno alla vendita ed ha infatti anche valenza di ricevuta ai fini civilistici.
Ai fini della normativa civilistica, ex art. 2220 c.c., il documento di trasporto deve essere conservato per dieci anni dalla data di emissione in modo digitale o in formato cartaceo. Mentre, ai fini fiscali, deve essere conservato fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta.
Emettere il Documento di Trasporto, sia in formato elettronico che cartaceo è obbligatorio in caso di trasporto merce. Anche se non deve necessariamente accompagnare la spedizione, deve comunque sempre essere disponibile nel caso in cui avvenga un controllo.
Esistono solo davvero pochi casi in cui il DDT non è obbligatorio e si può usufruire di un esonero e questi sono: